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I cori di stampo discriminatorio verso Alfred Gomis durante Lazio-SPAL ci sono stati, ma non sono sufficienti per punire la società di Lotito e i suoi sostenitori. E’ questo sostanzialmente ciò che emerge dal comunicato numero 8 del giudice sportivo di serie A, in cui si spiega che non verranno presi provvedimenti, in quanto “gli episodi in questione, per dimensione e percezione reale, non rappresentano condotta discriminatoria rilevante ai sensi dell’art. 11 Codice Giustizia Sportiva e non sono quindi punibili ai sensi della norma da ultimo indicata e dell’art. 18 CGS“.

L’interpretazione sotto il profilo giuridico è rigorosa, ma sembra esserlo un po’ meno sotto il profilo morale. Perché di fatto si stabilisce che la gravità di un’offesa di carattere razzista è direttamente correlata al numero di persone che la pronuncia e dalla quantità di volte in cui viene ripetuta. Nel caso di quel 20 agosto i cori furono pochi e intonati da (relativamente) poche persone, quindi il tutto sarebbe tollerabile. Si legge infatti nel comunicato: “Emerge che i cori discriminatori indirizzati nei confronti del portiere della Spal sono stati intonati da un numero di sostenitori della Lazio quantificabile in circa 130/150 unità posizionate nel settore curva Nord occupato complessivamente, nella concreta fattispecie, da circa 3.400 tifosi; che detti episodi si risolvono sostanzialmente nei soli cori intonati al 38° secondo del primo minuto ed al 9° minuto del primo tempo che sono stati percepiti solamente da due dei tre collaboratori della Procura federale posizionati all’interno del recinto di gioco; che, a causa dei fischi provenienti in maniera diffusa da tutta la curva Nord in altre occasioni non è stato possibile distinguere in maniera certa ed evidente l’eventuale contestuale sussistenza di ulteriori episodi integranti potenzialmente la condotta discriminatoria contemplata dall’art. 11 CGS“.

 



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