Branca in azione durante Cittadella-SPAL – foto Paola Garbuio
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Cittadella-SPAL non ha riservato chissà quali spunti di discussione sul piano tecnico, ma sta continuando a far parlare per via di quanto accaduto dopo il fischio finale. Lo screzio tra Esposito e Branca che ha portato all’espulsione di quest’ultimo ha attirato l’attenzione di alcuni media, soprattutto a causa del tentativo del centrocampista granata di far male all’avversario mentre era a terra.

Il presidente della SPAL Joe Tacopina non era presente al “Tombolato”, ma ha comunque voluto intervenire con parole durissime nella serata di domenica attraverso ItaSportPress.it:Il suo non è stato solo un fallo. Nel calcio succede di commetterne, anche falli brutti ma questo è un vero crimine. Un atto vile di un vigliacco di nome Simone Branca che ha calpestato la testa di Salvatore con la sua scarpa da calcio quando il mio calciatore era a terra a faccia in giù. Questa è una chiara intenzione di far male. Questo non è calcio, ma è un fallo da delinquente di strada. Questo episodio così brutto sta attirando l’attenzione internazionale dei media ed è molto negativo per il nostro calcio. Il calcio italiano non può più permettersi episodi del genere che danneggiano l’immagine a livello internazionale. Nei miei 13 anni in Italia ne ho viste tante, ma non ho mai osservato nulla di così spregevole come questo fallo. Branca è un codardo che ha cercato di ferire gravemente un giocatore indifeso. La Lega e le massime cariche del governo del calcio italiano dovrebbero intervenire a riguardo“.

Solo il comunicato del giudice sportivo dirà se l’invocazione di Tacopina verrà accolta. Il codice di giustizia sportiva della Figc distingue tra condotta violenta e condotta gravemente antisportiva. Nel primo caso si va da un minimo di cinque giornate a una squalifica a tempo, nel secondo la sanzione minima è di due turni. Il tutto ovviamente al netto di eventuali attenuanti o aggravanti.

Ci sarà poi da capire se gli aggettivi usati da Tacopina nei confronti di Branca creeranno o meno il più classico degli effetti boomerang. L’articolo 23 del capo IV del codice di giustizia sportiva contempla infatti anche la fattispecie delle “dichiarazioni lesive“: “Ai soggetti dell’ordinamento federale è fatto divieto di esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione di persone, di società o di organismi operanti nell’ambito del CONI, della FIGC, della UEFA o della FIFA. La dichiarazione è considerata pubblica quando è resa in pubblico ovvero quando per i destinatari, il mezzo o le modalità della comunicazione è destinata ad essere conosciuta o può essere conosciuta da più persone. Qualora le dichiarazioni siano idonee a ledere direttamente o indirettamente il prestigio, la reputazione o la credibilità dell’istituzione federale nel suo complesso o di una specifica struttura, all’autore delle dichiarazioni di cui al comma 1 si applica l’ammenda da euro 2.500,00 ad euro 50.000,00, se appartenente alla sfera professionistica“.

Giusto per avere un termine di paragone, seppure in un contesto diverso: nel marzo 2019 l’allora presidente Walter Mattioli venne sanzionato con 5.000 euro di ammenda per aver definito Federico Chiesauna persona poco seria” a margine degli eventi di SPAL-Fiorentina 1-4.



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